Accompagnamento dei minori ai primi accessi alla Radiologia pediatrica per prestazioni diagnostiche strumentali in ambito di Diagnostica per Immagini

Primi accessi ambulatoriali alla Radiologia pediatrica per prestazioni con emissione di radiazioni ionizzanti e/o con somministrazione di un mezzo di contrasto

Al primo accesso per accertamento diagnostico per immagini, con emissione di radiazioni ionizzanti e/o somministrazione di un mezzo di contrasto (RX, risonanze magnetiche, tomografia computerizzata), è obbligatoria la presenza di entrambi i genitori o del legale rappresentante, per tutti i pazienti minori, salvo nei casi di urgenza, essendo necessario un consenso specifico. E' ovviamente escluso anche il minore emancipato, equiparato al soggetto maggiorenne.

L'eventuale assenza dell'altro genitore per effettivo impedimento, deve essere autocertificata per iscritto dal genitore presente attraverso una specifica dichiarazione scritta, con la quale egli si assume la responsabilità per il consenso alle prestazioni da parte del genitore assente.

Nei casi succitati non sono ammesse deleghe ad altri soggetti adulti, salvo eccezioni. Si leggano le deroghe a tali assunti.

In sintesi, il/i genitore/i o il legale rappresentante o altro adulto autorizzato (minori stranieri) sono tenuti a:

  • identificarsi con un documento di identità e autocertificare per iscritto la propria responsabilità genitoriale / tutela legale  (con validità perpetua, salvo revoca)
  • essere informati sul trattamento dei dati personali del minore e fornire il proprio consenso o diniego alla visibilità dei dati attraverso dossier sanitario elettronico (DSE) e fasciclolo sanitario elettronico (FSE) (tali consensi o dinieghi, se conferiti al primo accesso, non saranno richiesti agli accessi successivi)
  • conferire per iscritto il proprio consenso specifico per l'effettuazione di prestazioni radiologiche con emissione di radiazioni ionizzanti e/o con somministrazione di un mezzo di contrasto (con validità contestuale, salvo revoca, per ogni accertamento necessario)
  • in caso di presenza di un solo genitore, dichiarare per iscritto l'assenso del genitore assente
  • autorizzare per iscritto eventuali adulti "delegati" all'accompagnamento del minore agli accessi successivi (con validità perpetua, salvo revoca) per le sole prestazioni ecografiche (che non necessitano di un consenso specifico)
 
Il personale che accoglie il minore e i suoi accompagnatori è tenuto a verificare PRIMA dell'erogazione della prestazione sanitaria:
  • l’identità del minore e dei suoi accompagnatori (attraverso il modulo dedicato -sottoriportato-o attraverso referto ambulatoriale);
  • l’appropriatezza dell’impegnativa rispetto al quesito diagnostico
  • gli obblighi di presenza in funzione della tipologia di prestazione erogata (vedi restrizioni)
  • la conformità dei consensi al trattamento dei dati attraverso dossier sanitario elettronico (DSE) e fascicolo sanitario elettronico (FSE);
  • la conformità dei consensi specifici per l'effettuazione di prestazioni radiologiche con emissione di radiazioni ionizzanti e/o con somministrazione di un mezzo di contrasto;
  • la conformità delle deleghe all'accompagnamento del minore agli accessi successivi (con validità perpetua, salvo revoca) per le sole prestazioni ecografiche (che non necessitano di un consenso specifico)

In deroga, a quanto dichiarato, sono erogate prestazioni per accertamento diagnostico per immagini con emissione di radiazioni ionizzanti e/o somministrazione di un mezzo di contrasto, anche in assenza di genitore accompagnatore o altro adulto autorizzato, sulla base della normativa specifica, nel caso di accertamento di abuso. In tal caso il minore è tenuto a conferire il proprio consenso per iscritto con validità contestuale, rispetto alle prestazioni specifiche, al trattamento dei propri dati personali attraverso dossier sanitario e fascicolo sanitario elettronici (DSE/FSE)  (se non già precedentemente acquisiti) e al trasferimento di informazioni a terze parti (pediatra di libera scelta, medico di medicina generale ecc.). I trattamenti in urgenza non necessitano di consenso.

Primi accessi ambulatoriali alla radiologia pediatrica e successivi accessi per prestazioni ecografiche

Al primo accesso per accertamento diagnostico ecografico senza emissione di radiazioni ionizzati nè somministrazione di un mezzo di contrasto, è obbligatoria la presenza di almeno un adulto autorizzato (o del legale rappresentante) per tutti i pazienti minori, salvo nei casi di urgenza.
Si leggano le eccezioni e le deroghe a tali assunti.

In sintesi, il/i genitore/i o il legale rappresentante o altro adulto autorizzato (minori stranieri) sono tenuti a:

  • identificarsi con un documento di identità e autocertificare per iscritto la propria responsabilità genitoriale / tutela legale  (con validità perpetua, salvo revoca)
  • essere informati sul trattamento dei dati personali del minore e fornire il proprio consenso o diniego alla visibilità dei dati attraverso dossier sanitario elettronico (DSE) e fasciclolo sanitario elettronico (FSE) (tali consensi o dinieghi, se conferiti al primo accesso, non saranno richiesti agli accessi successivi)
  • autorizzare per iscritto eventuali adulti "delegati" all'accompagnamento del minore agli accessi successivi (con validità perpetua, salvo revoca) per le sole prestazioni ecografiche (che non necessitano di un consenso specifico)

Modulo di delega per accompagnamento del minore alle visite successive alla prima

Il personale che accoglie il minore e i suoi accompagnatori è tenuto a verificare PRIMA dell'erogazione della prestazione sanitaria:

  • l’identità del minore e dei suoi accompagnatori (attraverso il modulo dedicato -sottoriportato-o attraverso referto ambulatoriale);
  • l’appropriatezza dell’impegnativa rispetto al quesito diagnostico
  • gli obblighi di presenza in funzione della tipologia di prestazione erogata (vedi restrizioni)
  • la conformità dei consensi al trattamento dei dati attraverso dossier sanitario elettronico (DSE) e fascicolo sanitario elettronico (FSE);
  • la conformità delle deleghe all'accompagnamento del minore agli accessi successivi (con validità perpetua, salvo revoca) per le sole prestazioni ecografiche (che non necessitano di un consenso specifico)

 In deroga, a quanto dichiarato, sono erogate prestazioni per accertamento diagnostico per immagini senza emissione di radiazioni ionizzanti e/o somministrazione di un mezzo di contrasto, anche in assenza di genitore accompagnatore o altro adulto autorizzato, sulla base della normativa specifica, nel caso di:

  • Prestazioni per la tutela della procreazione consapevole (contraccezione e prosieguo della gravidanza)
  • Prestazioni per l'interruzione volontaria della gravidanza (IVG)
  • Prestazioni per la prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili (MST)
  • Prestazioni per l'accertamento di abuso 

In tali casi il minore è tenuto a conferire il proprio consenso per iscritto con validità contestuale, rispetto alle prestazioni specifiche, al trattamento dei propri dati personali attraverso dossier sanitario e fascicolo sanitario elettronici (DSE/FSE)  (se non già precedentemente acquisiti) e al trasferimento di informazioni a terze parti (pediatra di libera scelta, medico di medicina generale ecc.).

 

(vedi la sezione Radiologia pediatrica per le relative informative e consensi)

 

 

Referente pagina web: 
Data di pubblicazione: 
Sabato, 22 Dicembre, 2012
Data di aggiornamento: 
Sabato, 10 Febbraio, 2024

Amministrazione Trasparente