Il fumo passivo è particolarmente dannoso per la salute dei bambini.
Non consentite che si fumi in casa.
Non portate bambini in ambienti dove si fuma.

Il Burlo risponde alla normativa in materia di divieto di fumo anche nelle pertinenze esterne degli IRCCS, come disciplinato dall'art. 24, comma 1, del decreto legislativo n. 6/2016.

Dalla Circolare del ministero della Salute 04/02/2016

Divieto di fumo nelle pertinenze esterne delle strutture ospedaliere

L’articolo 24, comma 1, del decreto legislativo n. 6 del 2016, modificando l’articolo 51, comma  1-bis della legge 16 gennaio 2003,  n. 3, introduce il divieto di fumo nelle pertinenze esterne delle strutture universitarie ospedaliere, dei presidi ospedalieri e degli IRCCS pediatrici, nonché nelle pertinenze esterne dei reparti  di  ginecologia e ostetricia, neonatologia e pediatria delle strutture universitarie ospedaliere e dei presidi ospedalieri e degli IRCCS.

In  caso di  violazione del divieto sono applicabili le misure sanzionatorie previste dall'articolo 7 della legge 11 novembre 1975,  n. 584, come modificate dalla legge finanziaria del 2005 (articolo 1, comma 189, legge 30 dicembre 2004,  n. 311), che ha previsto un aumento del 10% dell’importo delle sanzioni  amministrative pecuniarie. La violazione del divieto di fumo può essere rilevata dai delegati alla vigilanza sull’osservanza del divieto e dai pubblici ufficiali e agenti, ai quali competono l’accertamento e la contestazione dell’infrazione.

Si ricorda che tale disposizione si aggiunge all’analogo divieto di fumo previsto per le aree all’aperto di pertinenza delle istituzioni del sistema educativo di istruzione e di formazione, finalizzato a consentire al minore di crescere in un ambiente educativo salubre.

 

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