Accompagnamento dei minori alle sedute radiologiche successive alla prima
Secondi accessi e successivi alla radiologia pediatrica
Prestazioni senza mezzo di contrasto
N.B.: Agli accessi successivi al primo accesso, per accertamento diagnostico per immagine senza mezzo di contrasto, è richiesta la presenza di un adulto autorizzato per tutti i pazienti minori.
Tale adulto può essere:
- il genitore stesso o il legale rappresentante
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un "delegato" autorizzato
modulo delega ad altro adulto accompagnatore, così come indicato la prima volta dall'esercente la potestà genitoriale o dal legale rappresentante, in possesso della documentazione richiesta (modulo 0366), compilata, firmata e completata con i documenti di identificazione del delegato e del delegante.
Prestazioni con mezzo di contrasto
N.B.: Agli accessi successivi al primo accesso, per accertamento diagnostico per immagini, con mezzo di contrasto, o per risonanze magnetiche, o per TAC (tomografia computerizzata) è obbligatoria la presenza di entrambi i genitori o del legale rappresentante, per tutti i pazienti minori, salvo nei casi di urgenza. Per tale tipo di prestazioni non sono ammessi adulti accompagnatori diversi dai genitori o dal legale rappresentante. L'eventuale assenza dell'altro genitore per effettivo impedimento, deve essere autocertificata per iscritto dal genitore presente Dichiarazione sostitutiva genitore per il secondo genitore, che si assume la responsabilità per il consenso alle prestazioni da parte del genitore assente.
In deroga a quanto espresso, vigono le stesse deroghe indicate per i primi accessi.
(vedi la sezione Radiologia pediatrica per le relative informative e consensi)
Deroghe per gli accessi ambulatoriali
In deroga a quanto espresso, la prestazione può essere erogata al minore stesso, anche in assenza di genitore accompagnatore. in linea con quanto attuato sul territorio dai consultori familiari e sulla base della normativa specifica1, per i seguenti casi:
- Prestazioni per l'accertamento di abuso
In tal caso, se si manifestasse la necessità di procedere ad accertamenti radiologici con mezzo di contrasto, il minore è tenuto a conferire il proprio consenso per iscritto con validità contestuale, rispetto alle prestazioni specifiche, al trattamento dei dati personali e sensibili (se non già espresso) , al trasferimento di informazioni a terze parti (pediatra di libera scelta, medico di medicina generale ecc.). I trattamenti in urgenza non necessitano di consenso.
- Prestazioni radiologiche per diagnosi toraco-scheletrica a minori di età compresa tra i 16 anni compiuti ed i 18 anni.
Note interne alla pagina:
Legge Regionale n. 11/2006 che disciplina gli "interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità"
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