Visite successive alla prima (visite di controllo, prestazioni diagnostico-terapeutiche, riabilitative, visite post-ricovero, o post-visita di pronto soccorso, prestazioni diagnostiche strumentali diverse dalla Diagnostica per immagini)

Secondi accessi ambulatoriali e successivi (Visite di controllo e successivi approfondimenti diagnostico-terapeutici)

Le visite di controllo e le prestazioni diagnostico-terapeutiche effettuate a seguito del primo accesso (prima visita specialistica) sono rappresentate da:

  1. visite specialistiche di controllo
  2. visite per interventi di riabilitazione
  3. visite post - ricovero
  4. visite successive a visite di Pronto Soccorso
  5. accertamenti diagnostici strumentali diversi dalla diagnostica per immagini.

Alle visite di controllo/altri accessi ambulatoriali in elenco è richiesta la presenza di un adulto autorizzato, salvo deroga (si veda ai punti "Deroghe e Restrizioni per i primi accessi ambulatoriali"). E' ovviamente escluso anche il minore emancipato, equiparato al soggetto maggiorenne.

Tale adulto può essere:

  • il genitore stesso o il legale rappresentante
  • un "delegato" autorizzato così come indicato la prima volta dall'esercente la potestà genitoriale o dal legale rappresentante, in possesso della documentazione richiesta (modulistica specifica), compilata, firmata e completata con i documenti di identificazione del delegato e del delegante
  • un minore di età compresa tra i 16 e i 18 anni, precedentemente autorizzato dai legali rappresentanti, per le prestazioni ammesse (prestazioni riabilitative, ortodontiche, esame fundus dell'occhio, medicazioni)

Il/i genitore/i o il legale rappresentante o altro adulto autorizzato (minori stranieri) sono tenuti a:

  • identificarsi con un documento di identità e autocertificare per iscritto la propria responsabilità genitoriale (con validità perpetua, salvo revoca)
  • se previsto, conferire per iscritto il proprio consenso specifico per l'effettuazione di prestazioni specialistiche che lo richiedono (con validità contestuale, salvo revoca, per ogni accertamento necessario)
  • in caso di presenza di un solo genitore, dichiarare per iscritto l'assenso del genitore assente, nei casi in cui sia rihiesta la sua presenza
  • in caso di minore accompagnato da adulto delegato diverso dai legali rappresentanti, presentare il modulo di delega firmato dal delegato e dal delegante, corredato da documento di identità valido di entrambi

Al minore di età compresa tra i 16 e i 18 anni (grande minore), precedentemente autorizzato a presentarsi in autonomia dal legale rappresentante nel corso del primo accesso, per le prestazioni ammesse (prestazioni riabilitative, ortodontiche, esame fundus dell'occhio, medicazioni), è richiesto di:

  • identificarsi con un documento di identità in corso di validità
  • consegnare il modulo di autorizzazione compilato e firmato dal legale rappresentante

Il personale che accoglie il minore e i suoi accompagnatori è tenuto a verificare PRIMA dell'erogazione della prestazione sanitaria:

  • l’identità del minore e dei suoi accompagnatori;
  • l'eventuale avvenuta acquisizione dell'autocertificazione della responsabilità genitoriale (precedentemente acquista attraverso il modulo dedicato);
  • gli obblighi di presenza in funzione della tipologia di prestazione erogata (vedi restrizioni)
  • l’appropriatezza dell’impegnativa rispetto al quesito diagnostico;
  • la conformità dei consensi al trattamento dei dati attraverso dossier sanitario elettronico (DSE) e fascicolo sanitario elettronico (FSE), previamente acquisiti (in assenza di essi, deve procedere alla loro acquisizione)
  • la conformità dei consensi specifici alle prestazioni specialistiche che lo richiedono, quando richiesto;
  • la conformità dell'autorizzazione concessa dal legale rappresentante al minore tra i 16 e i 18 anni che accede in autonomia alle prestazioni per le quali ciò è consentito (prestazioni riabilitative, ortodontiche, esame fundus dell'occhio, medicazioni);
  • la conformità delle deleghe ammesse, in caso di minore accompagnato da adulto delegato diverso dai legali rappresentanti (per le sole prestazioni che non rientrano nelle restrizioni)

Deroghe per gli accessi ambulatoriali successivi al primo

In analogia con i primi accessi ambulatoriali e in deroga a quanto sopra espresso, la prestazione può essere erogata al minore stesso, anche in assenza di genitore accompagnatore, sulla base della normativa specifica, per i seguenti casi:

  1. Prestazioni per la tutela della procreazione consapevole (contraccezione e prosieguo della gravidanza)
  2. Prestazioni per l'interruzione volontaria della gravidanza (IVG)
  3. Prestazioni per la prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili (MST)
  4. Prestazioni per l'accertamento di abuso
  5. Prestazioni per gli accertamenti diagnostici / trattamenti terapeutici in caso di tossicodipendenza (con  obbligo di mantenimento dell' anonimato)

A cui si aggiungono le seguenti deroghe, per le prestazioni erogate ai pazienti minori di età compresa tra i 16 anni compiuti ed i 18 anni(“grandi minori”) riguardanti:

  1. Prestazioni riabilitative (laserterapia, logopedia, fisioterapia, ecc.)
  2. Prestazioni terapeutiche (medicazioni, ecc.)
  3. Trattamenti ortodontici
  4. Esplorazione del fundus dell'occhio

purché sia stato autorizzato l’accesso in autonomia dal/i genitore/i / legale rappresentante / altro adulto autorizzato, presente alla prima visita, per iscritto sul modulo predisposto (vedi la sezione per il primo accesso alle prestazioni specialistiche ambulatoriali)

In tali casi, il minore è tenuto a conferire il proprio consenso per iscritto all'erogazione delle prestazioni (validità contestuale) e al trattamento dei dati.

Restrizioni per gli accessi ambulatoriali successivi al primo

Agli accessi ambulatoriali successivi si applicano le stesse restrizioni valide per le prime visite. Per le seguenti prestazioni specifiche è obbligatoria la presenza del tutore e/o di entrambi i genitori:

  1. Perizie neuropsichiatriche / psicologiche
  2. Vaccinazioni
  3. Prestazioni per l’accertamento di HIV
  4. Prestazioni per indagini genetiche
  5. Prestazioni secondo protocollo di sperimentazione clinica
  6. Prestazioni specificatamente ed espressamente segnalate dallo specialista
  7. Prestazioni che necessitano di un consenso informato ad atto sanitario specifico

In assenza di uno dei due genitori, l’operatore sanitario potrà erogare la prestazione solo DOPO la sottoscrizione, da parte del genitore presente (che se ne assume la responsabilità,) dell'assenso del secondo genitore assente. A tal fine è utilizzabile la dichiarazione di atto di notorietà sottoriportata.

Dichiarazione di atto di notorietà

Fanno eccezione i minori con tutore legale, per i quali sarà quest’ultimo a presenziare ed eventualmente a firmare il consenso e i minori stranieri privi di legali rappresentanti, per i quali sarà l’accompagnatore autorizzato dal tutore e/o dalla struttura di accoglienza a presenziare ed eventualmente a firmare il consenso.

 

 

 


 

 

Data di pubblicazione: 
Martedì, 11 Luglio, 2017
Data di aggiornamento: 
Sabato, 10 Febbraio, 2024

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