Accompagnamento dei minori agli accessi ambulatoriali successivi al primo (visite di controllo)
Secondi accessi ambulatoriali e successivi
Visite di controllo e prestazioni diagnostico-terapeutiche
Le visite di controllo e le prestazioni diagnostico-terapeutiche effettuate a seguito del primo accesso (prima visita) sono rappresentate da:
- visite per interventi di riabilitazione
- visite post - ricovero
- visite successive a visite di Pronto Soccorso
- accertamenti diagnostici strumentali diversi dalla diagnostica per immagini.
Alle visite di controllo/altri accessi ambulatoriali in elenco è richiesta la presenza di un adulto autorizzato, salvo deroga (si veda ai punti "Deroghe e Restrizioni per i primi accessi ambulatoriali").
Tale adulto può essere:
- il genitore stesso o il legale rappresentante
-
un "delegato" autorizzato
Delega persona adulta ad accompagnamento del minore, così come indicato la prima volta dall'esercente la potestà genitoriale o dal legale rappresentante, in possesso della documentazione richiesta (modulistica specifica), compilata, firmata e completata con i documenti di identificazione del delegato e del delegante
Deroghe per gi accessi successivi al primo
In deroga a quanto espresso, oltre alle deroghe già identificate al paragrafo "Deroghe per i primi accessi", per le quali il minore può accedere non accompagnato, si aggiungano le seguenti prestazioni, erogabili al paziente minore che ha compiuto il 16° anno di età, purché autorizzato dal genitore o dal legale rappresentante all'accesso autonomo modulo per dichiarazione sostitutiva atto notorietà:
- Prestazioni riabilitative (laserterapia, logopedia, fisioterapia, ecc.)
- Prestazioni terapeutiche (medicazioni, ecc.)
- Trattamenti ortodontici
- Esplorazione del fundus dell'occhio
Note interne alla pagina:
Legge regionale n. 11/2006 che disciplina gli "interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità"