Accompagnamento dei minori agli accessi ambulatoriali successivi al primo (visite di controllo)

Secondi accessi ambulatoriali e successivi

Visite di controllo e prestazioni diagnostico-terapeutiche

Le visite di controllo e le prestazioni diagnostico-terapeutiche effettuate a seguito del primo accesso (prima visita) sono rappresentate da:

  1. visite per interventi di riabilitazione
  2. visite post - ricovero
  3. visite successive a visite di Pronto Soccorso
  4. accertamenti diagnostici strumentali diversi dalla diagnostica per immagini.


Alle visite di controllo/altri accessi ambulatoriali in elenco è richiesta la presenza di un adulto autorizzato, salvo deroga (si veda ai punti "Deroghe e Restrizioni per i primi accessi ambulatoriali").
Tale adulto può essere:

  • il genitore stesso o il legale rappresentante
  • un "delegato" autorizzato Delega persona adulta ad accompagnamento del minore, così come indicato la prima volta dall'esercente la potestà genitoriale o dal legale rappresentante, in possesso della documentazione richiesta (modulistica specifica), compilata, firmata e completata con i documenti di identificazione del delegato e del delegante

 

Deroghe per gi accessi successivi al primo

In deroga a quanto espresso, oltre alle deroghe già identificate al paragrafo "Deroghe per i primi accessi", per le quali il minore può accedere non accompagnato, si aggiungano le seguenti prestazioni, erogabili al paziente minore che ha compiuto il 16° anno di età, purché autorizzato dal genitore o dal legale rappresentante all'accesso autonomo modulo per dichiarazione sostitutiva atto notorietà:

  1. Prestazioni riabilitative (laserterapia, logopedia, fisioterapia, ecc.)
  2. Prestazioni terapeutiche (medicazioni, ecc.)
  3. Trattamenti ortodontici
  4. Esplorazione del fundus dell'occhio


Note interne alla pagina:

Legge regionale n. 11/2006 che disciplina gli "interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità"

 

Amministrazione Trasparente