Indicazioni Ministeriali per accessi senza certificazione verde DPCM 20220121
Dal 1 febbraio 2022 non è richiesto il possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 in base al decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229 (esigenze essenziali e primarie della persona che si svolgono al chiuso) per:
- Esigenze alimentari di prima necessità - Vendita al dettaglio di:
- prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount alimentari, minimercati, e altri esercizi di alimenti). Escluso il consumo sul posto
- di prodotti surgelati
- di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati
- carburante per autotrazione in esercizi specializzati
- combustibile per uso domestico e per riscaldamento
- Esigenze di salute con l'accesso alle strutture sanitarie e sociosanitarie anche per l'approvvigionamento di farmaci e dispositivi medici. Inclusa la vendita a dettaglio di:
- articoli igienico-sanitari
- medicinali in esercizi specializzati (farmacie, parafarmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica)
- materiale per ottica
- articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
- Esigenze di sicurezza:
accesso agli uffici aperti al pubblico delle Forze di polizia e delle polizie locali
- Esigenze di giustizia:
accesso agli uffici giudiziari e agli uffici dei servizi sociosanitari esclusivamente per la presentazione indifferibile e urgente di denunce
Il rispetto delle misure sopra elencate è assicurato dai titolari degli esercizi e dai responsabili dei servizi citati attraverso lo svolgimento di controlli anche a campione
Per approndire: DPCM 20220121