Indicazioni Ministeriali per accessi senza certificazione verde DPCM 20220121

Dal 1 febbraio 2022 non è richiesto il possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 in base al decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229 (esigenze essenziali e primarie della persona che si svolgono al chiuso) per:

  • Esigenze alimentari di prima necessità - Vendita al dettaglio di:
  1. prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount alimentari, minimercati, e altri esercizi di alimenti). Escluso il consumo sul posto
  2. di prodotti surgelati
  3. di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati
  4. carburante per autotrazione in esercizi specializzati
  5. combustibile per uso domestico e per riscaldamento
  • Esigenze di salute con l'accesso alle strutture sanitarie e sociosanitarie anche per l'approvvigionamento di farmaci e dispositivi medici. Inclusa la vendita a dettaglio di:
  1. articoli igienico-sanitari
  2. medicinali in esercizi specializzati (farmacie, parafarmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica)
  3. materiale per ottica
  4. articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
  • Esigenze di sicurezza:

          accesso agli uffici aperti al pubblico delle Forze di polizia e delle polizie locali

  • Esigenze di giustizia:

         accesso agli uffici giudiziari e agli uffici dei servizi sociosanitari esclusivamente per la presentazione indifferibile e urgente di denunce

Il rispetto delle misure sopra elencate è assicurato dai titolari degli esercizi e dai responsabili dei servizi citati attraverso lo svolgimento di controlli anche a campione

Per approndire: DPCM 20220121

Data di aggiornamento: 
Martedì, 25 Gennaio, 2022

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