Accompagnamento dei minori ai primi accessi ambulatoriali per prestazioni radiologiche
Primi accessi ambulatoriali alla radiologia pediatrica e successivi accessi per prestazioni con emissione di radiazioni ionizzanti e/o con somministrazione di un mezzo di contrasto
Al primo accesso e successivi per accertamento diagnostico per immagini, con emissione di radiazioni ionizzanti e/o somministrazione di un mezzo di contrasto (RX, risonanze magnetiche, tomografia computerizzata), è obbligatoria la presenza di entrambi i genitori o del legale rappresentante, per tutti i pazienti minori, salvo nei casi di urgenza, essendo necessario un consenso specifico.
L'eventuale assenza dell'altro genitore per effettivo impedimento, deve essere autocertificata per iscritto dal genitore presente attraverso una specifica dichiarazione scritta, con la quale egli si assume la responsabilità per il consenso alle prestazioni da parte del genitore assente.
Nei casi succitati non sono ammesse deleghe ad altri soggetti adulti, salvo eccezioni. Si leggano le deroghe a tali assunti.
Il/I genitore/i o il legale rappresentante sono tenuti a:
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identificarsi con un documento di identità e autocertificare per iscritto la propria responsabilità genitoriale (con validità perpetua, salvo revoca)
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essere informati sul trattamento dei dati personali del minore e fornire il proprio consenso o diniego alla visibilità dei dati attraverso dossier sanitario elettronico (DSE) e fasciclolo sanitario elettronico (FSE) (tali consensi o dinieghi, se conferiti al primo accesso, non saranno richiesti agli accessi successivi)
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conferire per iscritto il proprio consenso specifico per l'effettuazione di prestazioni radiologiche con emissione di radiazioni ionizzanti e/o con somministrazione di un mezzo di contrasto (con validità contestuale, salvo revoca, per ogni accertamento necessario)
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in caso di presenza di un solo genitore, dichiarare per iscritto l'assenso del genitore assente
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autorizzare per iscritto eventuali adulti "delegati" all'accompagnamento del minore agli accessi successivi (con validità perpetua, salvo revoca) per le sole prestazioni ecografiche (che non necessitano di un consenso specifico)
Primi accessi ambulatoriali alla radiologia pediatrica e successivi accessi per prestazioni ecografiche
Al primo accesso e successivi per accertamento diagnostico ecografico, senza emissione di radiazioni ionizzati nè somministrazione di un mezzo di contrasto, è obbligatoria la presenza di almeno un adulto autorizzato (o del legale rappresentante) per tutti i pazienti minori, salvo nei casi di urgenza.
Si leggano le eccezioni e le deroghe a tali assunti.
L'adulto autorizzato o il/i genitore/i o il legale rappresentante sono tenuti a:
- identificarsi con un documento di identità
- se l'adulto è il genitore, autocertificare per iscritto la propria responsabilità genitoriale (con validità annuale, salvo revoca)
- essere informato sul trattamento dei dati personali del minore e fornire il proprio consenso o diniego alla visibilità dei dati attraverso dossier sanitario elettronico (DSE) e fasciclolo sanitario elettronico (FSE) (tali consensi o dinieghi, se conferiti al primo accesso, non saranno richiesti agli accessi successivi)
- autorizzare per iscritto eventuali altri adulti "delegati" all'accompagnamento del minore agli accessi successivi (con validità perpetua, salvo revoca)
(vedi la sezione Radiologia pediatrica per le relative informative e consensi)
Deroghe per gli accessi ambulatoriali alle prestazioni radiologiche ed ecografiche
In deroga a quanto espresso, la prestazione può essere erogata al minore stesso, anche in assenza di genitore accompagnatore o altro adulto autorizzato, in linea con quanto attuato sul territorio dai consultori familiari e sulla base della normativa specifica1, per i seguenti casi:
- Prestazioni per l'accertamento di abuso
In tal caso, se si manifestasse la necessità di procedere ad accertamenti radiologici (con emissione di radiazioni ionizzanti e/o somministrazione di un mezzo di contrasto), il minore è tenuto a conferire il proprio consenso per iscritto con validità contestuale, rispetto alle prestazioni specifiche, al trattamento dei dati personali attraverso dossier sanitario e fascicolo sanitario elettronici (DSE/FSE) (se non già espressi) e al trasferimento di informazioni a terze parti (pediatra di libera scelta, medico di medicina generale ecc.).
I trattamenti in urgenza non necessitano di consenso.
Note interne alla pagina:
Legge Regionale n. 11/2006 che disciplina gli "interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità"
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